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Definizione agevolata avvisi 2019

Definizione agevolata accertamenti 2019

La definizione agevolata degli atti impositivi è disciplinta all'articolo 2, comma 1 del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 (D.L. n. 119/2018). Per espressa previsione normativa può riguardare:

  • gli avvisi di accertamento;
  • gli avvisi di rettifica;
  • gli avvisi di liquidazione;
  • gli atti di recupero;
  • gli inviti al contraddittorio;
  • gli atti di accertamento con adesione;

purché notificati entro la data di entrata in vigore del decreto (24.10.2018). Tali atti dovevano essere non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data.
La definizione si considera perfezionata con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dal 24.10.2018 (termine: 23.11.2018) o, se più ampio, entro il termine concesso per il ricorso avverso l’atto impositivo (60 giorni dalla notifica, o anche, in caso di presentazione di istanza di adesione, 150 dalla notifica, cioè 60 + 90).
Il vantaggio ottenuto dai contribuenti mediante questa definizione è riconducibile alla cancellazione delle sanzioni, degli interessi e degli eventuali accessori (rimane solamente la maggiore imposta).
L’art. 2 in commento in sede di conversione in legge del DL, ha subito solo modifiche di carattere formale, rimanendo sostanzialmente fedele all’originaria impostazione.

Fonte:


Aggiornata il: 18/02/2019