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Definizione agevolata liti pendenti 2019: pronto il modello e codici tributo

Definizione agevolata liti pendenti: ecco il modello

Con il provvedimento n. 39209 del 18.2.2019 è stato pubblicato il modello da usare per la definizione agevolata delle controversie tributarie. Il modello di domanda si compone

  1. del frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali
  2. delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare
    • il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado,
    • il soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avend one la legittimazione, presenta la domanda;
    • la controversia tributaria oggetto di definizione;
    • l’atto impugnato;
    • l’importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.

Entro il termine del 31 maggio 2019, per ciascuna controversia tributaria autonoma, relativa cioè al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica. La trasmissione va effettuata:

  • direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • incaricando un intermediario, che è tenuto a consegnare al contribuente copia della domanda di definizione contenente anche il riquadro relativo all’impegno alla trasmissione telematica, nonché copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall’Agenzia delle entrate, che attesta l’avvenuta ricezione della domanda e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della stessa;
  • recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.

La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia nonché alla documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 21/02/2019