Per determinare le somme da versare, si tiene conto solo degli importi versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Ovviamente, rimangono comunque definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo relativamente a debiti definibili.
Il versamento di tali importi potrà essere versato in due modalità, cioè:
-
in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019
-
nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
SCADENZE RATE |
2019 |
2020-2023 |
31 Luglio
(prima o unica rata)
|
28 Febbraio |
28 Febbraio |
31 Maggio |
31 Maggio |
30 Novembre |
31 Luglio |
31 Luglio |
30 Novembre |
30 Novembre |
Il tasso di interesse che si applicherà è pari al 2% annuo.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una delle rate in caso di pagamento dilazionato, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.