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Delibera 2022 di distribuzione degli utili ai soci: procedura e costi

La tassazione degli utili 2021

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto alcune novità nel regime di tassazione degli utili e delle plusvalenze, prevedendo l’applicazione della ritenuta al 26% anche sui dividendi/sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate. L’obiettivo dei cambiamenti introdotti dalla Finanziaria 2018 è stato quello di uniformare l’imposizione sugli utili di natura qualificata e non qualificata delle persone fisiche non imprenditori, prevedendo anche per i primi la tassazione tramite ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% in luogo della tassazione con le aliquote marginali IRPEF su una base imponibile parziale (40%, 49,72% o 58,14% a seconda del periodo di formazione degli utili).

Le modifiche sulla tassazione dei dividendi introdotti dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) prevede un regime transitorio per gli utili formati fino al 31 dicembre 2017 anche se deliberati successivamente. Per una disamina completa della normativa si invia all’articolo "Dividendi e distribuzioni utili 2021: come devono essere tassati"

Pertanto, in linea generale, dal 1° gennaio 2018, gli utili distribuiti ai soci sono tassati nell’anno di percezione con ritenuta a titolo d’imposta del 26% operata dalla società, senza distinguere tra partecipazioni qualificate o non qualificate. Tuttavia è bene ricordare che per le partecipazioni qualificate la tassazione al 26% si applicherà per gli utili prodotti dal 2018, mentre per gli utili prodotti fino al 2017 opererà una disposizione transitoria (contenuta nella Legge di bilancio 2018 articolo 1 comma 1006), in base alla quale "alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017", (ad esempio su ƒutili prodotti nel 2017, e deliberati nel quinquiennio 2018 - 2022, la società non dovrà applicare la ritenuta del 26% in quanto i dividendi concorreranno al reddito complessivo nella misura del 58,14%).

Riassumendo brevemente:

  • Per gli utili distribuiti nei confronti di persone fisiche che si sono formati nel 2018, la società che distribuisce applica l’imposta sostitutiva del 26% prescindendo dal fatto che le partecipazioni siano qualificate o meno.
  • Per gli utili distribuiti a soci di capitale nulla cambia, la ritenuta non deve essere applicata e la società tasserà i dividendi facendoli concorrere al reddito per il 5% (abbattimento 95%).
  • Per gli utili distribuiti a soci società di persone nulla cambia e la tassazione si applicherà su una base imponibile pari al 58,14%.

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Fonte:


Aggiornata il: 24/03/2022