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Contabilizzazione ricavi in bilancio: novità OIC 2019

Due diversi approcci per un nuovo principio contabile?

Alla luce dell’analisi di tali aspetti,  l’OIC nel suo discussion-paper ha individuato almeno due possibili linee di intervento per la redazione di un nuovo principio contabile che prevedono due differenti approcci per la contabilizzazione dei ricavi.

  1. La prima ipotesi, prevede sostanzialmente l'elaborazione di un unico principio contabile sui ricavi nel quale far confluire le attuali disposizioni in materia contenute nell'OIC 15 e nell'OIC 23. In tale ipotesi il contratto di vendita verrebbe scomposto in singole unità elementari di contabilizzazione da determinare distintamente nell'ambito del principio, attraverso l’introduzione di regole per la segmentazione dei contratti dirette all’identificazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili prevalentemente dall’analisi del contratto stesso. Questo approccio richiederebbe, in altre parole, l'introduzione di regole per la suddivisione dei contratti basate sull'esistente distinzione tra vendita di beni, prestazione di servizi oppure lavori in corso su ordinazione con regole distinte di contabilizzazione per ciascuna tipologia di ricavi. Alla vendita dei beni andrebbe applicato il criterio di rilevazione dei ricavi sulla base del trasferimento dei rischi e dei benefici, ai servizi il criterio della prestazione effettuata, mentre per i lavori in corso su ordinazione il criterio della percentuale di completamento oppure della commessa completata secondo le disposizioni dell'OIC 23.
  2. Per quanto riguarda il secondo approccio, anche in questo caso è prevista l'elaborazione di un unico principio contabile sui ricavi ma la separazione del contratto di vendita in unità elementari di contabilizzazione verrebbe declinata mediante un unico criterio contabile che prescinde dalla qualificazione delle obbligazioni contrattuali facendo unicamente riferimento all'esistenza di una unica obbligazione contrattuale. Tale approccio prevede un'unica regola contabile da applicare ad ognuna delle unità elementari di contabilizzazione identificate a prescindere dalla tipologia di ricavo (ricavi tra vendita di beni, prestazione di servizi e lavori in corso su ordinazione). Per fare ciò è necessario individuare le circostanze in cui il ricavo sia da rilevarsi al momento del completamento dell'obbligazione contrattuale oppure lungo il periodo in cui questa viene effettuata. Il criterio di distinzione individuato in tal senso dall’OIC è quello del cosiddetto del trasferimento del controllo al cliente. Per controllo si intende la capacità del cliente di decidere l'uso dell'attività e di trarne tutti i benefici.

La differenza tra i due approcci risiede principalmente nel fatto che il secondo approccio rileva il ricavo, in ipotesi di cessione di beni, esclusivamente nella misura in cui i benefici sono stati trasferiti al cliente. Il primo richiede, invece, di fare un'ulteriore valutazione in relazione al trasferimento dei rischi. Per quanto concerne i servizi non dovrebbero risultare particolari differenze. Per quanto attiene ai lavori in corso, inoltre, i due modelli di contabilizzazione previsti dall'Oic 23 sono perfettamente compatibili con entrambi gli approcci.

Entrambi gli approcci individuati potrebbero comportare costi aggiuntivi per le imprese derivanti da tutti gli oneri amministrativi da sostenere per recepire nel proprio sistema contabile le nuove regole.  Non vi è dubbio che adottare, anche nell’ambito dei principi contabili nazionali, l’approccio del trasferimento del controllo comporterebbe l’obbligo di identificare le diverse componenti all’interno del medesimo contratto e di procedere poi ad applicare una diversa contabilizzazione per ciascuna componente identificata.

Il discussion paper sui ricavi è disponibile sul sito della Fondazione all'indirizzo www.fondazioneoic.it ed il termine per far pervenire i commenti è il 30 giugno 2019

Fonte: www.larevisionelegale.it


Aggiornata il: 01/03/2019