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Pensionati esteri e Paperoni: confronto tra regimi fiscali agevolati

La tassazione in Italia dei soggetti non residenti

Prima di procedere all’analisi delle due diverse tassazioni agevolate è utile riassumere la tassazione dei soggetti non residenti disciplinata dall’art.24 del Testo Unico Imposte sui Redditi. La disciplina generale prevede infatti che vengano tassati in Italia i redditi qui prodotti, indipendentemente dalla residenza fiscale del soggetto a cui si riferiscono.

In caso poi di accordo contro le doppie imposizioni tra Italia e paese estero in cui il soggetto ha la residenza, le imposte qui pagate costituiscono un credito d’imposta nel paese in cui il soggetto paga la restante parte delle tasse.  In altre parole, si considerano prodotti in Italia e sono quindi assoggettati ad imposizione italiana, salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, i redditi che hanno avuto origine nel territorio italiano.

Inoltre, secondo quanto disciplinato dal comma 3 dell’art.24del DPR 917/1986, nei confronti dei soggetti non residenti, ma residenti in uno Stato UE o SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 (quindi secondo le regole rivolte ai residenti), a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza

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Aggiornata il: 29/03/2019