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Pensionati esteri e Paperoni: confronto tra regimi fiscali agevolati

La tassazione dei redditi esteri dei soggetti neo residenti

Il “regime dei Paperoni” che trasferiscono la propria residenza in Italia è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 ed è disciplinato dall’art.24-bis del TUIR. Il regime richiede, come unico requisito per poterne usufruire, quello di non essere stati residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità.

Al regime si accede per opzione e permette di pagare un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche relativamente ai redditi prodotti all’estero. Unica eccezione su cui la tassazione agevolata non si applica è costituita dalle plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate in soggetti esteri, realizzate entro cinque anni dal trasferimento in Italia.

Il regime fiscale agevolato può essere utilizzato per un periodo non superiore a quindici anni e consiste nel versare 100.000 euro a titolo di imposta sostitutiva, in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Il regime può essere esteso anche ad uno o più familiari purché ne posseggano i requisiti. Nei loro confronti l’imposta sostitutiva si abbassa a 25.000 euro annui.

La tassazione sostitutiva è valida però solo per i redditi prodotti all’estero in quanto, sia per il contribuente neo residente sia per i propri familiari, è previsto che qualsiasi reddito prodotto in Italia dovrà essere assoggettato alle aliquote previste per la tassazione ordinaria.

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Aggiornata il: 29/03/2019