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Pensionati esteri e Paperoni: confronto tra regimi fiscali agevolati

La tassazione dei pensionati esteri

La legge di Bilancio 2019 invece ha introdotto un regime di favore rivolto esclusivamente ai pensionati esteri e disciplinato dall’art. 24-ter del TUIR. Ferma restando la possibilità di aderire alla disciplina di favore prevista dall’art. 24-bis del Tuir ed appena esposta, i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia, che siano persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, ad un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Requisiti fondamentali per poter optare per tale imposizione sono:

  • che i contribuenti non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace
  • che gli stessi trasferiscono la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Possono esercitare l’opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

L’esercizio dell’opzione fa si che vengano assoggettati all’imposta sostitutiva i redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero mentre restano esclusi dalla possibilità di opzione i redditi prodotti in Italia che devono invece essere tassati secondo le disposizioni che valgono per tutti i residenti.

Le persone fisiche interessate possono inoltre manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento a tutti i redditi prodotti in uno o più Stati esteri (in modo “selettivo”), fornendo specifica indicazione in sede di esercizio dell’opzione ovvero con successiva modifica della stessa. In tal caso, per i redditi selezionati e prodotti nei suddetti Stati o territori esteri, si applica il regime ordinario e compete il credito di imposta per i redditi prodotti all’estero.

La seguente tabella schematizza il confronto tra i due regimi per quanto analizzato in questo contesto.

  REGIME PAPERONI REGIME PENSIONATI ESTERI
REQUISITI Non essere stati residenti in Italia in almeno 9 dei 10 periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità

Non essere stati residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti l’opzione

Trasferire la residenza in un comune del sud con meno di 20.000 abitanti

DURATA MAX 15 anni 6 anni
IMPOSTA 100.000 € 7%
VERSAMENTI In un’unica soluzione
REDDITI PRODOTTI IN ITALIA Tassazione ordinaria
ESTENSIONE DEL REGIME AI FAMILIARI Si No

 

Fonte:


Aggiornata il: 29/03/2019