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La regolarizzazione dello splafonamento

Plafond Iva: quali operazioni comprende

Il plafond che ha a disposizione l’esportatore abituale, dipende dall’ammontare complessivo di operazione non imponibili registrate ed in particolare concorrono alla sua formazione:

  • Esportazioni dirette (comprese quelle triangolari)
  • Cessioni di beni effettuate a soggetti non residenti che provvedono all’esportazione entro 90 giorni dalla consegna
  • Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto o spedizione fuori dalla UE
  • Cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione in altro Stato UE
  • Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, effettuate nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa
  • Servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, effettuati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa
  • Cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di residenti nella Repubblica di S. Marino e nella Città del Vaticano
  • Cessioni e prestazioni non soggette ad imposta in base a trattati o ad accordi internazionali (basi Nato, ambasciate, ecc.)
  • Cessioni intracomunitarie di beni non imponibili (comprese operazioni triangolari)
  • Triangolazione UE promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro (es: soggetto passivo italiano vende a soggetto passivo tedesco ma consegna a soggetto passivo spagnolo su incarico del soggetto passivo tedesco)
  • Triangolazione UE promossa da soggetto passivo nazionale (es: soggetto passivo tedesco vende a soggetto passivo italiano ma consegna a soggetto passivo spagnolo su incarico del soggetto passivo italiano)
  • Triangolazioni nazionali (soggetto passivo italiano cede beni ad altro soggetto passivo nazionale, con consegna ad operatore comunitario)
  • Margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati, che vanno a formare il plafond

Il plafond può essere determinato in maniera fissa o mobile, a seconda che siano considerate le operazioni non imponibili registrate nell’anno solare precedente (plafond fisso) oppure nei 12 mesi precedenti (plafond mobile). La scelta del metodo di determinazione del plafond è nella piena discrezionalità del contribuente e può essere modificata all’inizio di ciascun anno.

Fonte:


Aggiornata il: 26/04/2019