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Decreto Crescita: guida alle novità

Decreto crescita 2019: novità fiscali

Per prima cosa, a livello fiscale, il decreto crescita all'articolo 4-bis  ha introdotto due mesi in più per il modello Redditi e per la dichiarazione IRAP. In particolare, slitta al 30 novembre la data di presentazione dei modelli e viene rafforzato il divieto di chiedere documenti ai contribuenti se già in possesso dell'amministrazione.

L'articolo 4-ter stabilisce che per i soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni su cui è stato rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere costituisce grave irregolarità e di conseguenza questo comportamento è causa di revoca dell’abilitazione. Inoltre, viene stabilito che l'impegno cumulativo alla trasmissione può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente, a patto che siano specificate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti.

L'articolo 4-quater dispone che sarà possibile pagare con il modello F24 sia le tasse sulle concessioni governative che le tasse scolastiche. Si potrà quindi utilizzare anche in relazione a questi tributi il meccanismo della compensazione. La semplificazione sarà operativa a partire dal gennaio del prossimo anno.

L'articolo 4-sexies prevede che dal prossimo anno si allunga dal 31 agosto al 31 dicembre il termine di validità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) necessaria per il rilascio dell'ISEE. All'inizio di ciascun anno, quindi,i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU saranno automaticamente aggiornati con quelli in possesso dell'Agenzia delle entrate prendendo a riferimento il secondo anno precedente.

L'articolo 4-octies dispone che l'invito al contraddittorio da parte dell'Agenzia delle Entrate sia sempre obbligatorio tranne i casi espressamente esclusi dalle norme.

Interessante anche l'articolo 4-decies che introduce la possibilità del ravvedimento parziale con versamento frazionato, purché siano rispettati i termini previsti per il versamento sia dell'imposta che della sanzione.

Con l'articolo 5 aumentano le agevolazioni fiscali per i lavoratori residenti all'estero che decidono di tornare a stabilirsi in Italia e viene ntrodotta anche una minisanatoria per chi ha usufruito del regime senza essersi iscritto all'AIRE pur essendo residente all'estero, a patto di non aver ancora ricevuto cartelle di accertamento. Il seguente articolo 5-bis prolunga a 9 anni la flat tax per i pensionati.

Per quanto riguarda i soggetti in regime forfettario che hanno dei dipendenti l'articolo 6 dispone che diventino sostituti d'imposta da gennaio 2019. Introdotta inoltre la retroattività delle sanzioni ridotte sulle fatture IVA con imposta maggiorata. Il successivo articolo 6-bis dispone delle semplificazioni, sempre per i forfettari, a partire dalle dichiarazioni 2020 in quanto saranno ridotti i dati da comunicare.

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica si segnalano questi due articoli:

  • l'articolo 12 che dispone la e-fattura anche per tutte le operazioni verso San Marino
  • e l'articolo 12-ter in base al quale la fattura immediata può essere trasmessa entro 12 giorni (il termine era di 10 giorni)
  • l'integrazione in via automatica dell'imposta di bollo.

L'articolo 12-quater dispone che per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio potranno effettuare anche la comunicazione relativa al quarto trimestre all’interno della dichiarazione annuale IVA. Grazie alle semplificazioni introdotte sarà quindi possibile evitare il doppio adempimento. 

In merito alla trasmissione telematica obbligatoria dei dati dei corrispettivi le modifiche introdotte sono le seguenti:

  • nessuna sanzione per i ritardi limitati nei primi 6 mesi,
  • slittamento a settembre dei versamenti per i soggetti che applicano gli ISA,
  • raddoppiata la possibilità di vincere alla lotteria degli scontrini.

L'articolo 12-sexies prevede la cessione del credito IVA anche trimestrale a partire dal 1° gennaio 2020, è sempre richiesto l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata da notaio. Inoltre l'ammontare del credito ceduto deve essere indicato nel quadro VR della dichiarazione IVA. Sempre in tema IVA è stato superato l'obbligo di consegnare le copie cartacee delle dichiarazioni d'intento.

L'articolo 13 modifica le norme sull'IVA sulle vendite on line tramite piattaforme digitali.

Si segnala inoltre il ritorno dell'obbligo soppresso nel 2017 della denuncia fiscale per la vendita di alcolici.

Attenzione va prestata al fatto che gli enti locali potranno deliberare di condizionare il rilascio di licenze alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. Interessate autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio attività, concernenti attività commerciali o produttive.

Infine l'articolo 12-octies dispone che la stampa cartacea dei libri contabili sarà necessaria soltanto all’atto del controllo e su richiesta. Altra semplificazione sul tema è la possibilità di pagare presso gli uffici doganali tutte le tipologie di diritti, il deposito cauzionale e le eventuali sanzioni utilizzando anche strumenti elettronici.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 01/07/2019