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Crisi ed insolvenza: come si individua la competenza?

La salvezza degli atti

L’articolo 31 tratta degli gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente che, nonostante il trasferimento del procedimento da un Tribunale dichiarato incompetente ad una ulteriore, individuato quale competente, rimangono salvi.


Decisione in appello in ordine alla competenza.

L’articolo 29, comma III, del D.Lgs. n. 14 in esame,  statuisce che “quando l’incompetenza è dichiarata all’esito del giudizio di cui all’articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell’articolo 50 del Codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente”.

La competenza sulle azioni scaturenti dalle procedure di liquidazione.

Il Codice della crisi, all’articolo 32, individua il giudice competente per le azioni che discendono dall’apertura delle procedure di liquidazione: il Tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. Ovviamente, l’ambito non ricomprende quelle azioni che si trovano in relazione di occasionalità con la procedura giudiziale e che, per l’effetto, potrebbero essere proposte a prescindere dalla pendenza o meno della procedura concorsuale.

La riassunzione

Ai sensi del comma II dell’articolo 32 dello stesso Codice, in ipotesi di azione proposta innanzi a un Tribunale incompetente, il giudice, anche d’ufficio, assegna alle parti un termine, non oltre trenta giorni, per la riassunzione della causa innanzi al giudice competente ai sensi dell’articolo 50 del Codice di procedura civile, unitamente ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

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Aggiornata il: 08/05/2019