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Vendita di apparecchi elettronici su piattaforme digitali: gli adempimenti

Gli oneri documentali previsti

L’art. 14 del D.l. 135/2018 aveva introdotto una serie di oneri a carattere tipicamente documentale che il soggetto passivo doveva rispettare. In particolare, il soggetto passivo era tenuto a conservare la documentazione relativa alle vendite avvenute tramite interfaccia elettronica.

La documentazione doveva essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Unione europea in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto; inoltre la documentazione avrebbe dovuto, su richiesta, essere messa a disposizione degli Stati membri interessati per via elettronica ed essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

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Aggiornata il: 03/09/2019