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Vendita di apparecchi elettronici su piattaforme digitali: gli adempimenti

La modifica agli adempimenti prevista dal decreto crescita

L’art. 13 del Dl. 34/2019 ha introdotto nuovi obblighi prevedendo però il differimento di quanto era stato introdotto dal decreto semplificazioni e fino ad ora analizzato al 1° gennaio 2021, data in cui entrerà in vigore la direttiva europea.


Secondo quanto scritto anche nella relazione illustrativa del decreto crescita, la disciplina modifica, per gli anni 2019 e 2020, la previsione della norma originaria, volta ad attribuire il ruolo di debitore d’imposta ai soggetti passivi che mettono a disposizione di venditori terzi la propria piattaforma elettronica. Il differimento di quanto era stato originariamente previsto comporta il venir meno della finzione giuridica e la conseguente non applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile nei casi precedentemente esposti. Non viene meno invece l’obbligo di comunicare le operazioni attraverso l’esterometro.

Le novità introdotte rispetto agli anni 2019 e 2020 riguardano innanzitutto il raggio d’azione dell’adempimento in quanto, se prima si faceva riferimento esclusivamente alla vendita di apparecchi elettronici di valore non inferiore a 150 euro, adesso si fa riferimento a tutti i beni.

La disciplina prevede che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:

  •  le vendite a distanza di beni importati
  •  le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea

è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, i seguenti dati:

  •  la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
  •  il numero totale delle unità vendute in Italia;
  •  per le unità vendute in Italia il soggetto passivo deve comunicare, in euro, a sua scelta:
    • l’ammontare totale dei prezzi di vendita o
    • il prezzo medio di vendita.

Il soggetto passivo che non trasmette i dati o che li trasmette in modo incompleto sarà considerato debitore d’imposta per le vendite i cui dati non siano stati trasmessi correttamente, a meno che non dimostri che l’imposta sia stata assolta dal fornitore. Sul tema, con il provvedimento del 31 Luglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le varie ipotesi sanzionabili e anche in che modo procedere ad una eventuale integrazione o correzione dei dati erroneamente trasmessi.

Resta inoltre, in capo al soggetto passivo, l’onere di conservare tutta la documentazione inerente alle vendite di beni a distanza per un periodo di 10 anni, dall’anno in cui l’operazione è stata effettuata, affinché possa essere messa a disposizione, su richiesta degli “organi dell'amministrazione finanziaria”

 

 

Fonte:


Aggiornata il: 03/09/2019