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Il reddito dei terreni 2019: possesso, utilizzo e tassazione

Reddito dei terreni e attività connesse

Occorre suddividere le attività condotte, a seconda che ci sia o meno connessione con il terreno. Più precisamente, sia l’allevamento di animali, che la produzione di vegetali in serra, sono attività che possono travalicare il limite dalla potenzialità effettiva dei terreni a esse direttamente collegati, con la conseguenza che la redditività prodotta non può trovare piena copertura nel reddito agrario corrispondente.

Per quanto attiene al reddito da allevamento, In linea generale, si precisa che lo stesso può essere determinato, alternativamente, in 3 diversi modi:

  • in base al reddito agrario (ex art. 32 del TUIR), se i terreni posseduti dall’azienda sono potenzialmente sufficienti a produrre almeno ¼ del mangime necessario;
  • in base ai coefficienti individuati ogni 2 anni con apposito D.M., ai sensi dell’art. 56 comma 5, del TUIR, nel caso in cui il terreno sia insufficiente a coprire la quota di mangimi necessari;
  • in base alle risultanze del bilancio, nel caso in cui l’allevamento sia condotto senza terra o per effetto di specifica opzione in dichiarazione dei redditi (art. 55 del TUIR).

In pratica, sulla base di determinati parametri, si procederà al calcolo dei capi allevabili per ettaro. L’eccedenza dei capi non rientranti negli ettari condotti dall’imprenditore agricolo, sconterà un reddito d’impresa, come definito dall’art. 56, comma 5 del TUIR.

Per quanto attiene invece alla coltivazione di vegetali in strutture fisse o mobili, (serre), si evidenzia che se la coltivazione viene sviluppata per via aerea a mezzo dei bancali, il reddito imputabile al fondo non trova più corrispondenza nella redditività di una coltivazione sviluppata orizzontalmente (ettari di terreno). In questo caso è previsto che il reddito agrario, copra una coltivazione estesa su di una superficie non eccedente il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.

Sul tema l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la risoluzione 148/E/2000, che il parametro da prendere a riferimento è la superficie su cui insiste la coltivazione. In particolare, per verificare la condizione posta dalla legge, l’orientamento dell’Ufficio è quello di far rientrare nel reddito agrario, tassato ai sensi dell’art. 32 del TUIR, soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali (es. funghicoltura). In caso di superamento di detto limite, l’attività rientrerà nell’ambito del reddito di impresa, e verrà tassata forfettariamente al 15% secondo quanto disposto dall’art. 56-bis del TUIR
 

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Aggiornata il: 15/05/2019