Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Pace fiscale 2019: scadenza per la definizione degli errori formali al 31 Maggio

Sanatoria errori formali: ambito oggettivo

Il tenore letterale della norma spiega che possono formare oggetto di regolarizzazione solo le irregolarità per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative. Inoltre, la regolarizzazione riguarda le violazioni che non rilevano:

  • sulla determinazione della base imponibile,
  • sul calcolo dell'imposta e
  • sul versamento del tributo

ma allo stesso tempo possono arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

Nella circolare 11/E l’Agenzia delle entrate ha spiegato qual è lo “sparti acque” utilizzato dalla stessa Amministrazione per distinguere le violazioni formali dalle violazioni sostanziali. La linea di demarcazione è stata ricondotta a quei casi in cui il legislatore, in assenza di un omesso, tardivo o errato versamento a cui commisurare la sanzione, ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa. Si tratta in ogni caso di inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale; diversamente, se le infrazioni non inficiassero in alcun modo sull’attività di controllo, si tratterebbe di violazioni meramente formali già di per sé non punibili in base al comma 5-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Nel documento di prassi dell’Agenzia vengono inoltre elencati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutta una serie di irregolarità che possono sicuramente essere sanate con l’agevolazione disciplinata dall’art.9 del D.l. 119/2018.

Come già anticipato, sono invece escluse dalla regolarizzazione le violazioni contestate in atti divenuti definitivi alla data del 19 dicembre 2019; una serie di irregolarità non ritenute formali erano state già previste dal provvedimento dell’Agenzia 62274/2019 al quale la circolare 11/E ha aggiunto:

  • le violazioni inerenti omessi o tardivi pagamenti delle sanzioni iscritte a ruolo.
  • l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero,
  • la “tardiva” presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo;
  • l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d’imposta.;
  • l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti;
  • l’indicazione di componenti negativi indeducibili;
  • le irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo;
  • l’omesso esercizio delle opzioni sanabili mediante l’istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (ad esempio l’opzione per il consolidato nazionale o per la cedolare secca);
  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta;
  • omessa trasmissione delle certificazioni uniche;
  • l’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati;
  • gli errori collegati al visto di conformità.
     
Fonte:


Aggiornata il: 21/05/2019