Il Regolamento UE n. 1042 del 2013 ha definito quali prestazioni debbano intendersi riferite a beni immobili. In particolare, l'art. 31-bis, par. 1, ha specificato che i servizi in questione devono presentare un "nesso sufficientemente diretto" con il bene immobile al quale si riferiscono.
L'esistenza di tale "nesso" si ritiene, in ogni caso, sussistente per i servizi:
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derivati da un bene immobile, se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
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erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene.