Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Il processo tributario telematico diventa obbligatorio

processo tributario: il perfezionamento delle comunicazioni

Secondo il testo in vigore fino al giorno 23.10.2018, se nel ricorso mancava l’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero se la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata era dovuta a cause imputabili al destinatario, le comunicazioni andavano eseguite esclusivamente mediante il deposito presso la segreteria della comunicazione tributaria.
Il quarto periodo del comma 1 precisa che “la comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte”.

La nuova stesura del comma 2 dell’art. 16-bis precisa il caso di impossibilità di consegna del messaggio. Più in particolare, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della commissione tributaria nei casi di:

  •  mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi;
  •  mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

Verificandosi ciò, le notificazioni sono fatte secondo quanto è previsto dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, nel rispetto di quanto è previsto dall’art. 17 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, oppure possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante la spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento.

Fonte:


Aggiornata il: 14/06/2019