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Regime Impatriati: novità del decreto crescita

Rientro per ricercatori e docenti 2019

L’art. 44 del D.L. n. 78 del 2010 disciplina il regime per il rientro di docenti e ricercatori. Tale agevolazione è riservata a docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività di docenza e ricerca in Italia.
Si tratta di un’agevolazione:

  • solo per lavoratori laureati;
  • rivolta a tutti, cittadini UE e non UE;
  • in cui risulta ammesso il lavoro presso pubbliche amministrazioni;
  • dove non ci sono obblighi di permanenza in Italia.

Il reddito imponibile è pari al 10% del reddito di lavoro dipendente o autonomo percepito.
È un’agevolazione applicabile per un massimo di 4 anni decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.
I requisiti richiesti per tale regime sono i seguenti:

  •  essere stati residenti non occasionali all’estero,
  •  aver svolto attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università,
  •  trasferire la residenza fiscale in Italia,

svolgere in Italia attività di docenza e ricerca.

In relazione al regime del rientro di ricercatori e docenti, il Decreto Crescita ha previsto per i soggetti trasferiti dal 2020, l’incremento da 4 a 6 anni della durata del regime di favore, con prolungamento della durata dell’agevolazione a 8, 11 e 13 anni in presenza di specifiche condizioni:

DURATA AGEVOLAZIONE CONDIZIONI

8 periodi d’imposta

docenti / ricercatori con almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso in cui gli stessi diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli anche in comproprietà

11 periodi d’imposta

docenti / ricercatori con almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo

13 periodi d’imposta

docenti / ricercatori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

Possono accedere alla nuova normativa anche i docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.

In relazione ai docenti e ricercatori non iscritti all’AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, invece, sono applicabili le disposizioni dell’art. 44 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il suddetto periodo.

Fonte:


Aggiornata il: 18/07/2019