Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Consignment stock: disciplina IVA

Inquadramento IVA del contratto di Consignment Stock

Ai fini Iva nazionali entrambi i contratti sono trattati indistintamente, e possono essere assimilati al contratto estimatorio di cui all’art. 1556 del Codice Civile.

Dal momento che la proprietà della merce passa in un momento successivo rispetto alla spedizione, occorre analizzare la normativa del Paese nel quale viene spedita la merce; alcuni Stati, infatti, richiedono obbligatoriamente l’apertura di una posizione Iva nel Paese di arrivo della merce altri, invece, prevedono delle semplificazioni amministrative.

Ai fini Iva, le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Allo stesso modo nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratto estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento.

Le disposizioni operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all’art. 50, comma 5, del DL 331/1993 (quindi con obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei beni inviati senza trasferimento della proprietà).

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 30/08/2019