Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo ricevendo dallo stesso la documentazione prevista.
Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della seguente documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
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copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto del veicolo nuovo;
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in caso di leasing del veicolo nuovo, copia del relativo contratto di locazione e copia della dichiarazione rilasciata dalla società di leasing sul veicolo concesso in locazione finanziaria che attesti la tipologia di veicolo concesso e l'ammontare del contributo risultante dalla fattura di acquisto.
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate
ECOBONUS VEICOLI |
CODICE TRIBUTO |
Categoria M1 |
6903 |
Categorie L1 e L7 |
6904 |