Per il calcolo del cumulo degli aiuti “de minimis”, il RNA utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell’aiuto. L’art.10 fa espresso riferimento anche a quegli aiuti di Stato e “de minimis” subordinati all’emanazione di un provvedimento di concessione o autorizzazione il cui importo è però determinabile solo in seguito alla presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.
Così ad esempio un aiuto concesso o maturato nel 2018 (si precisa che vanno inseriti “per competenza”), indicato nelle Dichiarazione dei Redditi ed Irap presentate nel 2019, viene registrato nel RNA nell’anno 2020 ed è in tale esercizio che concorre al rispetto dei limiti per gli aiuti “de minimis”.
Si ricorda che affinchè la fruizione degli aiuti sia legittima, ai sensi del Regolamento (CE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 “de minimis” la somma derivante da tale cumulo non deve superare la soglia di euro 200.000,00 o euro 100.000,00 per le imprese di autotrasporto. Il superamento di tale limite di cumulo comporterà la restituzione dei contributi indebitamente fruiti.