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Gli aiuti di stato nella dichiarazione dei redditi 2019

L'indicazione degli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi 2019

Pertanto le imprese che hanno conseguito aiuti di Stato nel 2018, hanno l’obbligo di assolvere nell’ambito della Dichiarazione dei redditi ed Irap 2019 all’adempimento della comunicazione mediante la compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, di cui ai righi RS401 e RS 402 dei modelli dichiarativi delle imposte sui redditi ed ai righi IS201 e IS202 del modello Irap.

L’indicazione degli aiuti nel prospetto è condizione indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi.

Per ciò che concerne l’indicazione nella dichiarazione dei redditi, gli aiuti inseriti nel RNA ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione.

Sono soggetti invece tutti gli aiuti previsti dall’art. 10, ossia gli aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e “de minimis” non soggetti all’emanazione di provvedimenti di concessione o autorizzazione alla fruizione), aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione fiscale, ed infine aiuti fiscali da registri SIAN e SIPA (settori dell’Agricoltura, Pesca ed Acquacoltura).

Per l’indicazione nel prospetto della base giuridica degli aiuti è stata inserita una apposita tabella nelle istruzioni, la quale però a parere di chi scrive è piuttosto incompleta, vista la quantità di aiuti esistenti. Per quelli non previsti nella tabella va indicato il codice 999, “altri aiuti di Stato o aiuti “de minimis” diversi da quelli sopra elencati”.

Come precisato nelle istruzioni alla dichiarazione, il prospetto va compilato anche per quegli aiuti già indicati nel quadro RU.

A titolo esemplificativo, non vanno indicate misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato come il credito d’imposta R&S, il superammortamento, l’iperammortamento o i contributi fotovoltaico GSE.

Non vanno inoltre indicati gli esoneri contributivi, i quali non hanno natura di aiuti Stato, come peraltro chiarito dall’INPS in più occasioni, ad esempio nelle circolari n.17 del 29/01/2015 (esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015 ai sensi dell’art.1, commi 118 e ss, Legge 23/12/2014 n.190) e n.40 del 02/03/2018 (esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art.1, commi 100-108 e 13-114, della Legge 27/12/2017 n.205), giusto per citarne qualcuna.

Sempre a titolo esemplificativo, vanno invece inseriti il credito SSN autotrasportatore ai sensi dell’art.1, comma 103 della Legge 23/12/2005 n.266, le deduzioni forfettarie autotrasportatori ai sensi art.66 comma 5 del TUIR, le deduzioni forfettarie per intermediari e rappresentanti di commercio, attività di somministrazione alimenti e bevande, e prestazioni alberghiere ai sensi dell’art.66 comma 4 del TUIR, le deduzioni forfettarie imprese autorizzate al trasporto merci per le trasferte effettuate dai dipendenti ai sensi art.95 comma 4 del TUIR. 

Vista l’incertezza che è emersa intorno a questo nuovo adempimento, sarebbe opportuna una circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle Entrate o chiarimenti in occasione di Telefisco 2020.

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Aggiornata il: 18/11/2019