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I dividendi e le plusvalenze nella società semplice

La situazione attuale della tassazione della società semplice

Nel caso della società semplice anche prima della Legge di Bilancio 2018,  gli   utili percepiti  da parte della partecipante non erano  soggetti ad alcuna ritenuta fiscale anche quando la partecipazione non era qualificata poiché l’articolo 27 del DPR 600/73 non prevede l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta, i medesimi pertanto venivano  trattati come i dividendi provenienti da partecipazione qualificata ( punto 3.1.della circolare Agenzia Entrate del 16.06.2004 n. 26/e ) .

La modifica normativa prevede un periodo transitorio dove gli utili maturati fin al 31.12.2017  sono soggetti alla vecchia normativa se la distribuzione è deliberata  entro e non oltre il 31.12.2022 , successivamente la deroga viene meno e quindi si applicherà anche per loro la ritenuta secca a titolo di imposta del 26% .

La Legge di Bilancio 2018 si è dimenticata della società semplice ,  la ritenuta del 26%  non è applicabile considerato che la novità fa  riferimento a dividendi percepiti da persone fisiche e regolati dall’articolo 67 del DPR 917/86 e quindi non comprende la Società Semplice .

Infatti i dividendi, almeno per ora, vengono tassati al  100% tenuto conto che quando vengono  percepiti dalla società semplice , per trasparenza , vanno imputati ai soci  pertanto  fino a quando non ci sarà una modifica normativa ,  vengono assoggettati per intero all'aliquota marginale del socio se persona fisica o ad aliquota proporzionale se trattasi di una società di capitali ( cosi confermano anche le istruzioni unico 2019 società di persone  QUADRO RL pagina 68 ) con una probabile penalizzazione ingiustificata .

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Aggiornata il: 04/12/2019