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Bonus Facciate 2020: ecco come funzionano le detrazioni fiscali

Bonus facciate 2020: in cosa consiste l’agevolazione?

La norma prevede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda il 90% delle spese sostenute nel 2020 (o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020) e documentate, relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che la detrazione spetta per il 90% dell’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico, non essendovi limiti di detrazione o di spesa ammissibile.

I soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente all' avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L'agevolazione spetta quindi al proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) nonchè ai titolari di un contratto di locazione, locazione finanziaria, comodato, che sia stato registrato e previa autorizzazione dei lavori da parte del proprietario. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile nonché i conviventi di fatto (come meglio spiegato nella Circolare). Risultano infine ammessi al bonus anche il  promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso(purchè sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato) e i soggetti che eseguano i lavori in proprio (limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati).

Per quanto riguarda il dubbio che era stato sollevato, relativamente all’imposta dalla quale effettuare la detrazione, la Circolare chiarisce che l’agevolazione può essere fatta valere tanto sull’IRPEF quanto sull’IRES includendo quindi nel bonus anche le imprese.

Inoltre, ai fini dell’imputazione delle spese, bisogna fare riferimento:

  • al criterio di cassa (data dell'effettivo pagamento, a prescindere dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono) per le persone fisiche e per gli enti non commerciali;
  • al criterio di competenza (ciò significa che le spese vanno imputate al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti) per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali.

Con riferimento al requisito dell’effettività delle spese sostenute dal contribuente viene chiarito che eventuali rimborsi di spese che non hanno concorso a formare il reddito comportano l’esclusione dal bonus. L’ ammontare di spesa su cui applicare la detrazione non deve infatti tenere conto degli eventuali contributi ricevuti.

Si segnala inoltre che la legge di bilancio ha mantenuto le agevolazioni previste per la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica. Sulla possibilità di cumulare i nuovi benefici con quelli già esistenti l’Agenzia ha chiarito che il “bonus facciate” riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, mentre per gli interventi diversi restano applicabili le agevolazioni già previste in materia edilizia e di riqualificazione energetica.
Nella Circolare l’Amministrazione ha inoltre specificato che gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro (agevolabili ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16 del medesimo decreto) e per evitare una sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative , il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle agevolazioni.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 15/09/2020