La nuova disciplina si applica agli immobili esistenti localizzati nelle zone A o B del decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968. Tali aree sono identificate nell’art. 2 del decreto citato e precisamente:
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La zona A riguarda le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
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La zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A). Si considerano parzialmente edificate le zone:
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in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona
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nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Attenzione va prestata al fatto che vengono esclusi gli edifici in aree a bassa densità abitativa.