Per quanto riguarda il datore di lavoro, la normativa resta invariata e precisamente:
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le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili in misura pari al 70% del loro ammontare (cfr. art. 164, TUIR);
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non sono previsti limiti alla deducibilità del 70% dei costi sostenuti (al contrario di quanto stabilito nei criteri ordinari di deducibilità delle autovetture (20%, limite di 18.075,99);
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la deduzione del 70% dei costi è subordinata al fatto che l’utilizzo promiscuo dell’autovettura da parte del dipendente avvenga per la maggior parte del periodo d’imposta.