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Patent Box e marchi d’impresa

La risposta dell' Agenzia delle Entrate

Sottolinenano i tecnici delle entrate che l’opzione non è rinnovabile ed ha una durata di cinque anni

In ogni caso, il ruling decade il 30 giugno 2021 anche se i cinque periodi di imposta non sono trascorsi.

L’Agenzia ricorda che il regime del Patent box ha la sua origine nell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190/2014, successivamente modificato dal D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017.

Tale norma, in recepimento delle direttive derivanti dall’Action 5 BEPS, ha escluso i marchi dall’ambito del Patent box.

L’OCSE, per i soggetti che ne beneficiavano prima dell’emanazione delle nuove regole, ha stabilito un periodo transitorioc.d. “grandfathering rule” - in cui è possibile continuare ad operare secondo le regole previgenti.

Il periodo transitorio terminerà il 30 giugno 2021. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 novembre 2017 è stato disposto che l’opzione, che può avere ad oggetto i marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione, esercitata per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, ha durata pari a cinque periodi d’imposta ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile.

In tale contesto, la citata disposizione va interpretata nel senso che la durata dell'opzione dovrà essere pari a cinque periodi di imposta, ma il contribuente, comunque, decade il 30 giugno 2021, anche se i 5 periodi d'imposta terminano successivamente.

Si evidenzia, inoltre, che l'esercizio dell'opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio.

Da quanto detto, si evince che:

  • la durata dell'opzione deve essere pari a cinque periodi di imposta, con la condizione che, comunque, il regime decade il 30 giugno 2021, anche se i cinque periodi d'imposta scadono successivamente;
  • l’esercizio dell’opzione è condizione necessaria per poter fruire del beneficio. Inoltre, quando l’opzione riguarda i marchi d’impresa, vi è un’ulteriore limitazione ossia che allo scadere del quinquennio essa non è più né esercitabile né rinnovabile
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Aggiornata il: 23/01/2020