Le opportunità previste nell'art. 41-bis del Decreto Fiscale concesse al debitore per evitare di perdere la “prima casa” acquistata sono essenzialmente due:
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richiesta di rinegoziazione del mutuo contratto con la stessa banca che ha avviato la procedura esecutiva o che sia intervenuta per il recupero del proprio credito da rimborso;
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richiesta di un finanziamento a una banca terza che si surroga nella garanzia ipotecaria esistente. Il ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo esistente.