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Mutui per l’acquisto “prima casa”: rinegoziazione e surroga

Chi può accedere alle agevolazioni e quali condizioni sono richieste

Per poter usufruire delle agevolazioni introdotte dal legislatore sono necessarie le seguenti condizioni:

  • Il debitore deve essere qualificabile come consumatore. Si tratta di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale , commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
  • il debitore non deve essere sottoposto a procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;
  • il creditore deve essere una banca o una società veicolo;
  • il credito deve derivare da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l'acquisto di un immobile adibito a prima casa, e il debitore deve aver rimborsato almeno il 10% del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell'istanza di rinegoziazione;
  • deve essere pendente una procedura di esecuzione immobiliare sull’immobile e il pignoramento deve essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;
  • non devono essere intervenuti altri creditori oltre a quello procedente;
  • il debito complessivo, nell’ambito della procedura esecutiva, per cui si chiede la rinegoziazione o il rifinanziamento non deve essere superiore ad euro 250.000;
  • l'importo offerto non deve essere inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene;
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Aggiornata il: 27/01/2020