Si riportano di seguito le principali fasi di svolgimento della procedura dettate dalla nuova normativa:
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il debitore deve presentare un’istanza (per la prima volta nell'ambito del medesimo processo esecutivo) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021;
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il rimborso dell'importo rinegoziato o finanziato avviene con una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;
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il debitore deve rimborsare integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;
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a seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, il giudice dell'esecuzione, ricorrendo le condizioni previste dalla norma e sopra citate, sospende l'esecuzione per un periodo massimo di sei mesi;
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il creditore procedente, se è richiesta la rinegoziazione, entro tre mesi svolge un'istruttoria sulla capacità reddituale del debitore. Successivamente può decidere di rifiutare la propria adesione all'istanza o di rigettare, anche successivamente alla presentazione dell'istanza congiunta, la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore;
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se viene richiesto un nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a questa è comunque riservata totale discrezionalità nella concessione dello stesso.