Il nuovo comma 37-bis specifica alcune prestazioni che non vengono considerati servizi digitali ai fini della Web tax. Si tratta:
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della fornitura diretta di beni e servizi, resa nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
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della fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web dello stesso fornitore;
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della messa a disposizione di un’interfaccia digitale allo scopo esclusivo o principale di fornire servizi di comunicazione, contenuti digitali e servizi di pagamento; d) di taluni servizi digitali utilizzati nell’ambito delle attività regolate dal decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico bancario) e dal decreto legislativo n. 58/1998 (Testo unico dell’intermediazione finanziaria), nonché la cessione dei dati da parte dei soggetti che forniscono i predetti servizi;
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delle attività nell’ambito delle piattaforme telematiche per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali, carburanti e relativa trasmissione dei dati ivi raccolti.