Imponibile.
Sono tassati i ricavi derivanti dai servizi digitali che realizzano la fattispecie impositiva. Tuttavia, nel caso del comma 37, lett. b) non si considerano facenti parte dell’imponibile i corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni e dalla prestazione dei servizi, considerati operazioni indipendenti dall’utilizzo del servizio digitale.
Non sono inoltre considerati imponibili neanche i corrispettivi relativi alla messa a disposizione di un’interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa, quando tale servizio ha un collegamento diretto ed inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.
Riguardo alla quantificazione dell’imponibile e tenuto conto della natura sovranazionale dei servizi web, il nuovo comma 40-ter fa ricorso ad una determinazione proporzionale tra i ricavi tassabili ovunque realizzati ed i ricavi realizzati in connessione al territorio italiano.
Aliquota.
L’imposta si applicherà nella misura del 3% del valore (Iva escluso) dei ricavi tassabili realizzati nell’anno solare (comma 41).