Anche la giurisprudenza si è espressa più volte in tal senso affermando il principio secondo il quale l’inerenza va intesa come “accostamento concettuale tra due entità (la spesa, o costo, e l’impresa) che determina un’imprescindibile e indissolubile correlazione fra le entità medesime”. Pertanto, il componente negativo del reddito “assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta correlazione a questa o quella specifica componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili per l’impresa”. Di seguito alcune sentenze che confermano ciò:
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Cassazione sentenza n. 6502/2000: l’articolo 109 del Tuir àncora «la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito (...) all’attività di impresa in senso ampio, il cui ambito di operatività deve necessariamente essere valutato in rapporto a tutte le attività indicate nell’oggetto sociale e in vista delle quali la società è stata costituita e al cui esercizio i soci sono tenuti a concorrere».
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Corte di Cassazione sentenze 21 gennaio 2009, n. 1465, e 24 novembre 2011, n. 24930 : l’inerenza va intesa come «accostamento concettuale tra due entità (la spesa, o costo, e l’impresa) che determina un’imprescindibile e indissolubile correlazione fra le entità medesime». Pertanto, l’elemento negativo del reddito «assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta correlazione a questa o quella specifica componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili per l’impresa».
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Corte di Cassazione sentenze n.23551/2012 e n.10319/2015: «in tema di imposte sui redditi affinché un costo sostenuto dall’imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili»