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Covid-19: Sospensione versamenti e adempimenti tributari

Per i soggetti con ricavi o compensi < 400.000 euro

Art. 19 DL Liquidità così come modificato dall'art. 126 c.2 del Decreto rilancio.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede in Italia con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare un'apposita dichiarazione  dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:

  • in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020)
  • o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:

  • per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
  • per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza dal 16 gennaio 2021.
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 24/08/2020