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Crisi Covid-19 e Bilancio 2019: il problema della continuità aziendale

In caso di azienda ancora in attività

Le imprese che hanno potuto continuare ad operare senza interruzione dell’attività, e quelle in  rocciosa salute finanziaria, possono rientrare nel secondo caso della classificazione effettuata dal Principio contabile OIC 29.

Queste aziende potranno limitarsi a esporre l’impatto che l’emergenza sanitaria, e le relative misure di contrasto, hanno avuto sull’impresa nella Nota integrativa, senza modificare i valori bilancio.

In Nota integrativa, in base all’articolo 2427 comma 1 numero 22 quater del Codice civile, dovranno essere indicati “la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, effettuando una stima o indicando le motivazioni per cui la stima non è effettuabile.

Esporranno la situazione in Nota integrativa sia le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria che quelle lo redigono in forma abbreviata.

Qualche perplessità si pone per le Microimprese, esonerate dalla redazione della Nota integrativa: si può considerare corretto, o quanto meno opportuno, dare notizia di questi fatti in calce allo Stato patrimoniale.

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Aggiornata il: 25/03/2020