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Crisi Covid-19 e Bilancio 2019: il problema della continuità aziendale

In caso di azienda non in attività

La redazione del bilancio, invece, si complica per quelle aziende che appartengono alla terza fattispecie enunciata dal Principio contabile OIC 29: le aziende per cui è a rischio la continuità aziendale.

Tutte quelle aziende che hanno dovuto interrompere l’attività, se dovesse perdurare l’emergenza in corso, e le relative misure di contrasto, potrebbero trovarsi nella situazione di dover redigere il progetto di bilancio 2019 in uno stato di non attività, senza sapere quando sarà possibile tornare a una situazione di normalità.

In questo caso, a meno che l’azienda non si trovi in ottima salute finanziaria ed economica, per cui può considerarsi certa di superare indenne lo stop forzato, a prescindere dalla sua durata, per quelle in una situazione di grave squilibrio finanziario, gli amministratori dovranno valutare prudentemente se è venuto meno, o potrà venir meno, la continuità aziendale.

La continuità aziendale è un principio molto importante, in quanto rappresenta uno dei postulati del bilancio d’esercizio, enunciato dall’articolo 2423 bis comma 1 numero 1 del Codice civile.

Il bilancio d’esercizio deve essere infatti redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività, da valutare per l’esercizio di cui si sta elaborando il bilancio ma anche secondo una prospettiva futura.

L’interruzione totale dell’attività dell’impresa per un periodo di tempo non breve e non determinato, nel contesto di una situazione di squilibrio economico e finanziario, sono elementi che possono compromettere la continuità aziendale e non dovrebbero essere ignorati.

Se gli amministratori valutano che la continuità aziendale è venuta meno, al momento della redazione del bilancio, “è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale”, come precisato dal Principio contabile OIC 29.

Questo vuol dire che i criteri di valutazione dell’articolo 2426 del Codice civile, dovranno tener conto dei nuovi fatti intervenuti dopo il termine dell’esercizio, e i valori di bilancio saranno modificati di conseguenza, per rilevare l’impatto della perdita della continuità aziendale sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa; tenendo presente che non è tuttavia possibile abbandonare i criteri di valutazione di funzionamento per passare a criteri liquidatori, in quanto i fatti che hanno determinato la cessazione della continuità aziendale sono avvenuti solo nell’esercizio successivo.

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Aggiornata il: 25/03/2020