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L'emergenza Covid-19 e i Bilanci 2019: obblighi sindaci e revisori

Rilevazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In linea di principio, infatti, l’emergenza covid - 19, esplosa negli ultimi giorni di febbraio, è un classico evento successivo rispetto al bilancio 2019.

L’art. 2427, primo comma, n. 22 quater, c.c. stabilisce che vadano indicate in nota integrativa “la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”. Tale informativa deve essere data anche per le società che redigono in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis c.c..
L’art. 2428 c.c., invece, stabilisce al primo comma che nella relazione sulla gestione la società debba dare “una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta” ed al terzo comma che la società debba riferire in ordine alla “evoluzione prevedibile della gestione”.

E’ il principio contabile OIC 29 a precisare le tipologie di eventi successivi alla chiusura dell’esercizio, individuandone tre tipi:

  • gli eventi successivi che hanno effetto sul bilancio;
  • gli eventi successivi che non hanno effetto sul bilancio, ma che vanno segnalati in nota integrativa;
  • gli eventi successivi che hanno effetto sulla continuità aziendale

Nel caso dell’emergenza covid - 19 le tipologie di eventi successivi da tenere in considerazione sono la seconda e la terza.

E’ infatti evidente che, in linea di principio, l’emergenza in corso non dovrebbe avere effetto sui conti dell’anno 2019, ma è evidente che avrà effetto, ed in molti casi, molto pesante, nei conti 2020, innanzitutto come compressione del fatturato e carenza di liquidità, oltre, ovviamente a scenari macroeconomici di sconfortante tenebra.

Di tali scenari, aziendali, innanzitutto, gli amministratori devono dare contezza nell’informativa di nota integrativa.

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Aggiornata il: 07/05/2020