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Omesso versamento IVA e COVID 19

La forza maggiore

Prevista dall’art. 45 c.p., la “forza maggiore” non viene definita dal legislatore, il quale si limita a stabilire che  "...non è punibile chi ha commesso il fatto per...forza maggiore".
In assenza di una definizione normativa, la forza maggiore, infatti, si concreta in un evento derivante dalla natura o dal fatto dell’uomo che, pur se preveduto, non può essere impedito, sottraendo all’agente la coscienza e la volontarietà della condotta (vis maior cui resisti non potest,  a causa della quale l’uomo non agit sed agitur).

Detto altrimenti, in presenza di un evento straordinario di forza maggiore – quale quello di emergenza sanitaria che stiamo vivendo – viene meno la colpevolezza del reato, determinando la non punibilità dell’agente.

Posto, dunque, che integra causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità e non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso, in quanto il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la suitas della condotta – è necessario porre l’attenzione sull’elemento soggettivo del reato, connotato dalla consapevolezza dell’obbligo tributario e dalla inutile scadenza del termine.   Consapevolezza che non potrebbe certo negarsi a chi omette il versamento dell’IVA per effetto delle conseguenze innescate dalla vicenda “Coronavirus”, con la conseguenza che la via della assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” non è percorribile per il residuare di almeno un dubbio sull’elemento soggettivo.

Va, dunque, scrutata un’altra via residua e cioè la possibile configurabilità della esimente di cui all’art. 45 c.p. con riferimento alla “forza maggiore”, aprendo all’interrogativo se, in linea di principio, tali possano considerarsi gli effetti innescati dalla “pandemia”, con riferimento all’omesso versamento IVA.

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Aggiornata il: 03/04/2020