Anzitutto viene confermata la “nuova” scadenza per la approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019, ovvero il fatto che gli stessi possono essere approvati entro 180 giorni successivi alla chiusura del bilancio stesso. Il richiamo all’art. 106 del DL 18/2020 viene effettuato direttamente in art. 7 del Decreto Liquidità in commento. Quest’ultimo citato articolo però non brilla in chiarezza, pur introducendo disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio.