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Il trattamento delle perdite d’esercizio nelle SRL

Come individuare l’entità della perdita

Nel momento in cui gli amministratori rilevano una perdita d’esercizio, il primo fondamentale passo da effettuare è la determinazione dell’entità di tale perdita, non solo in termini numerici, ma specialmente in termini di proporzionalità rispetto al capitale sociale: l’elemento chiave che per primo diversifica il trattamento delle perdite d’esercizio in una Società a responsabilità limitata consiste proprio nello stabilire se tali perdite sono inferiori a un terzo del capitale sociale o superiori a un terzo dello stesso.

Molto importante per effettuare correttamente questa valutazione, è tenere presente che le perdite incidono sul capitale sociale solo dopo aver eroso tutte le riserve iscritte al Patrimonio netto.

Sul tema interviene il Principio contabile OIC 28, il quale puntualizza che perdite sofferte dall’impresa ne ridurranno automaticamente il Patrimonio netto e che dovrà essere l’Assemblea a decidere quali poste del Patrimonio netto dovranno essere intaccate per prima, precisando però che, per il principio della tutela dei creditori, dovranno essere utilizzate per prime le riserve disponibili esistenti.

Solo se l’ammontare totale delle riserve supererà l’ammontare delle perdite l’assemblea potrà scegliere quali di queste ridurre, in base al diverso grado di vincolo, lasciando per ultima quella per cui il vincolo è più rigido, la Riserva legale.

Una perdita di un ammontare inferiore o pari al totale delle riserve iscritte al Patrimonio netto, non inciderà sul capitale sociale.

Sarà necessario ricordare che, per le nostre valutazioni, non inciderà soltanto la perdita dell’esercizio in corso, ma la somma di questa più le eventuali perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo.

Infine occorre puntualizzare che il capitale sociale di riferimento è quello nominale, anche se non ancora del tutto versato.

Nel caso in cui l’ammontare delle perdite non risulti superiore a un terzo del capitale sociale, il Codice civile non prescrive obblighi specifici in capo agli amministratori, i quali, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio potranno proporre all’Assemblea, liberamente, il riporto a nuovo della perdita, la copertura con eventuali riserve iscritte in bilancio, o anche il ripianamento della perdita da parte dei soci. La scelta del comportamento da adottare resta in capo all’Assemblea, in libertà, non esistendo obblighi normativi a riguardo.

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Aggiornata il: 10/06/2020