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Il trattamento delle perdite d’esercizio nelle SRL

Perdite superiori a un terzo del capitale sociale

Quando l’ammontare delle perdite supera il terzo del capitale sociale, l’azienda entra in una situazione diversa in cui non è più lasciata alla libertà degli amministratori e dell’Assemblea la scelta di come comportarsi e con quali tempistiche, ma comportamenti e tempi vengono stabiliti dal Codice civile, il quale prescrive, due diverse modalità di comportamento a seconda che il capitale sociale ridotto delle perdite risulti comunque superiore al minimo legale oppure no.

Elemento cruciale per la corretta individuazione della fattispecie è la determinazione del capitale minimo delle Società a responsabilità limitata: in base all’articolo 2463 comma 2 numero 4 del Codice civile l’atto costitutivo deve prevedere “l’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro” ma lo stesso articolo al comma 4 prescrive che “l’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro”.

Tali indicazioni, che possono sembrare contrastanti, in realtà sono solo il frutto di una stratificazione normativa: all’origine la Società a responsabilità limitata nasceva con un capitale minimo di diecimila euro, solo successivamente è stata estesa la possibilità, a determinate condizioni, di costituire una Società a responsabilità limitata con capitale inferiore.

Per quanto di interessa in questa sede, non essendo vietata la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite dei diecimila euro anche a quelle società costituite con un capitale superiore a questo importo, di fatto oggi il capitale minimo di una Società a responsabilità limitata è da considerarsi un euro.

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Aggiornata il: 10/06/2020