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Il trattamento delle perdite d’esercizio nelle SRL

Perdite superiori a un terzo del capitale entro il limite legale minimo

Quando la somma delle perdite, al momento della loro rilevazione, è superiore a un terzo del capitale sociale, ma questo per effetto di tale riduzione si mantiene superiore al minimo legale, il comportamento che dovrà essere tenuto da amministratori e Assemblea della società è prescritto dall’articolo 2482bis del Codice civile.

Al comma 1 l’articolo 2482bis del Codice civile stabilisce che “quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti”.

Non è possibile, stando alla norma, definire in chiave definitiva cosa si intenda con l’espressione “senza indugio” (esistono molte ipotesi a riguardo), ma bisogna tenere presente, cosa più importante, che, in questo caso, tale perdita non dovrebbe essere gestita semplicemente in sede di approvazione del bilancio annuale (come potrebbe invece essere gestita una perdita inferiore a un terzo del capitale), ma dovrà essere rilevata, e l’Assemblea convocata, nel momento in cui gli amministratori l’accertano, anche in un momento infra-annuale.

Al comma 2 l’articolo 2482bis del Codice civile prescrive che “all’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni […] del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti”.

L’espressione “relazione” può lasciare qualche perplessità sulla forma che l’informativa debba avere, ma la l’orientamento prevalente è quello di prevedere un vero e proprio bilancio in corso d’esercizio, composto dai prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico. La predisposizione di tale bilancio infra-annuale non sarà necessaria nel caso in cui tale perdita emerga solo in sede di approvazione del bilancio d’esercizio,sempre che nel periodo tra la fine dell’esercizio e la convocazione dell’assemblea non siano intervenuti fatti significativi da riportare.

L’Assemblea potrà deliberare, in libertà, alternativamente se non prendere alcun provvedimento e riportare la perdita a nuovo, se deliberare la riduzione del capitale sociale (riduzione in questo momento facoltativa), oppure se assumere altri opportuni provvedimenti al fine di coprire la perdita e sterilizzarne l’impatto (come può essere il versamento a fondo perduto a copertura della perdita da parte dei soci, oppure la rinuncia, da parte di questi, di eventuali crediti vantati nei confronti della società per precedenti finanziamenti).

Nel caso in cui l’Assemblea non provveda alla sterilizzazione della perdita e la porti a nuovo, il comma 4 dell’articolo 2482bis del Codice civile prescrive che “se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti […] devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio”.

Tale delibera, disposta dalla stessa Assemblea che approva il bilancio d’esercizio, dovrà essere assunta con le maggioranze qualificate previste per la modifica dell’atto costitutivo e di conseguenza, in base all’articolo 2480 del Codice civile, il verbale dovrà essere redatto da un notaio. Se l’Assemblea non provvederà a deliberare quanto prescritto, potrà provvedere il Tribunale.

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Aggiornata il: 10/06/2020