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Il trattamento delle perdite d’esercizio nelle SRL

Perdite superiori a un terzo del capitale e al di sotto del limite legale minimo

Quando la somma delle perdite, al momento della loro rilevazione, è superiore a un terzo del capitale sociale e riduce quest’ultimo al di sotto del minimo legale, a stabilire il comportamento da adottare, da amministratori e Assemblea, sarà l’articolo 2482ter del Codice civile, il quale al comma 1 stabilisce che “se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito […], gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo” e al comma 2 che “è fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società”.

Per avere un quadro normativo completo dobbiamo tenere anche presente quanto stabilito dall’articolo 2484 comma 1 numero 4 in base al quale le società a responsabilità limitata si sciolgono “per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale”.

Quindi, quando gli amministratori rilevano una perdita di entità tale da essere superiore a un terzo del capitale sociale arrivando persino a ridurre quest’ultimo al di sotto del minimo legale, questi stessi devono innanzitutto convocare senza indugio l’Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Riguardo il concetto di “senza indugio”, valgono le considerazioni fatte precedentemente, in questo caso ancora più pressanti considerando che la situazione di squilibrio è ancora più grave.

L’Assemblea, da parte sua, dovrà scegliere se intervenire, e decidere se ricapitalizzare la Società a responsabilità limitata oppure deliberarne la trasformazione in una società di persone, permettendo così all’azienda di continuare ad esistere, oppure non intervenire, deliberando di fatto lo scioglimento della società e l’inizio della fase di liquidazione.

In questo caso, essendo la liquidazione non volontaria  per decisione dei soci ma obbligatoria in base alla legge, non sarà necessario l’intervento del notaio, ma basterà depositare in Camera di commercio prima la delibera di accertamento della causa di scioglimento da parte degli amministratori e poi la delibera dell’Assemblea che dichiari la volontà di non ricapitalizzare la società e di non trasformarla in una società di persone, iniziando così la liquidazione.

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Aggiornata il: 10/06/2020