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Il trattamento delle perdite d’esercizio nelle SRL

La normativa transitoria del 2020

In risposta alla situazione straordinaria causata dalla crisi sanitaria da Covid-19 che ha investito l’Italia nei primi mesi del 2020, il Legislatore ha emanato delle disposizioni transitorie che incidono su alcuni aspetti della normativa civilistica a cui sono sottoposte le società di capitali: tra queste, si rilevano alcune norme che incidono sul trattamento delle perdite.

In particolare l’articolo 6 del DL 20/2020 prescrive che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545duodecies del codice civile.”.

E nella collegata Relazione illustrativa si esplicitano le motivazioni di questa norma:

la previsione in esame mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa - palesemente abnorme - tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile”.

La volontà del legislatore è chiara e si esplica nella decisione di evitare che, per delle motivazioni esterne all’impresa, di carattere generale e assolutamente eccezionali, moltissime aziende, anche sane, possano essere costrette a entrare in fase di liquidazione, in base alle previsioni del Codice civile.

Per il periodo che va dal 09 aprile (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo) al 31 dicembre 2020, per quanto riguarda le Società a responsabilità limitata, “non si applicano” alcune norme del Codice civile in tema di perdite superiori a un terzo del capitale ma entro il suo limite legale (articolo  2482bis commi 4-5), le norme sulle perdite superiori a un terzo del capitale sociale che lo lo riducono al di sotto del minimo legale (articolo 2482ter), la norma relativa allo scioglimento della società in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (articolo 2484 comma 1 numero 4).

Concretamente, per le Società a responsabilità limitata, la perdita di oltre un terzo del capitale sociale (ma entro il limite del  minimo legale), subita nell’esercizio chiuso tra il 09.04.2020 e il 31.12.2020, anche nel caso in cui non si riduca a meno di un terzo del capitale nell’esercizio successivo, non potrà comportare una riduzione del capitale.

In caso di perdita superiore a un terzo del capitale sociale che riduce questo al di sotto del minimo legale, realizzata e accertata nel periodo sopra indicato, non sarà necessario deliberare la riduzione del capitale sociale e la successiva ricapitalizzazione né la trasformazione in una società di persone, e non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo.

Fermo restando la concreta ibernazione della situazione nel periodo indicato, non è chiaro come queste perdite, dovranno essere trattate negli esercizi successivi nel caso in cui non saranno recuperate.

Fonte:


Aggiornata il: 10/06/2020