È l’art. 25 del Decreto n 179/2012 che introduce nell’ordinamento giuridico italiano una nozione specifica di “nuova impresa tecnologica” appunta la startup innovativa.
Secondo l’art. 25 comma 2 alle misure agevolative previste dalla normativa specifica possono accedere le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
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sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da meno di 5 anni (comma 2, lett. b);
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hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea, o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. c);
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presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro (lett. d);
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non distribuiscono e non hanno distribuito utili (lett. e);
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hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (lett. f);
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non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (lett. g);
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infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti indicatori (lett. h):
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una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile a Startup innovative: scheda di sintesi Ministero dello Sviluppo Economico 6 attività di ricerca e sviluppo;
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la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
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l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.