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Accertamento integrativo: i presupposti per un’attuazione legittima

La norma del 2010 sull'accertamento parziale

La circoscrizione dell’ambito di competenza degli accertamenti parziali agli elementi “certi” che ottemperano ai requisiti della prova diretta, permette di riconfermare il postulato secondo il quale le forme “speciali” di accertamento risultano applicabili esclusivamente alle circostanze esplicitamente menzionate e tale considerazione non subisce mutamenti neppure in seguito al successivo ampliamento dell’ambito di applicazione degli accertamenti parziali, intervenuto per il tramite della Legge n. 220/2010.

La disciplina menzionata ha infatti sancito che le “attività istruttorie di cui all’art. 32, comma 1, numeri da 1) a 4)” del DPR n. 600/1973 sono in grado di comportare l’emanazione di un accertamento parziale ai sensi dell’art. 41-bis dello stesso D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972.

Questo provvedimento, tuttavia, non compromette i caposaldi dell’accertamento parziale rappresentati dalla circostanza che, a supporto della correzione, sussistano “elementi che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato” assolvendo alle prerogative richieste dalla prova diretta.

Le menzionate considerazioni condurranno pertanto a reputare illegittimi gli atti di accertamento successivi a quello iniziale, qualora quest’ultimo risulti essere stato scorrettamente ritenuto un accertamento parziale, nel caso in cui le “mosse” susseguenti non dovessero tenere in debita considerazione il limite della successiva azione accertatrice, che deve fondarsi sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi ex artt. 43 del DPR n. 600/1973 e 57 del DPR n. 633/1972.

Fonte: Corte di Cassazione


Aggiornata il: 20/07/2020