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Bilancio 2020: primo intervento dell’OIC sull’ammortamento delle immobilizzazioni

La soluzione prospettata

L’OIC, rispondendo alla problematica, nella bozza di comunicazione fa presente che un metodo di ammortamento può essere modificato se questo non è più capace di rappresentare la realtà. Così come il piano di ammortamento è una stima contabile, la sua eventuale modifica rappresenta una modifica di stima contabile, e come tale da gestire secondo le prescrizioni dell’OIC 29.

Motivo per cui, secondo l’OIC, se il singolo caso specifico della società lo richiede, in conseguenza di eventi esterni all’impresa che ne hanno condizionato la normale operatività e di riflesso hanno modificato la vita utile residua dei beni strumentali, un cambio di metodo di ammortamento è possibile.

Per gli stessi motivi è possibile, in caso di ammortamento a quote costanti o a quote decrescenti, modificare il piano di ammortamento in funzione della variazione intervenuta nella vita utile residua del cespite, senza dover necessariamente modificare il metodo utilizzato.

Tali modifiche in ogni caso dovranno essere esposte in Nota Integrativa, evidenziando le ragioni dei cambiamenti, le modifiche effettuate, gli effetti di queste sui bilanci e le eventuali implicazioni fiscali.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 27/07/2020