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L’inquadramento fiscale dei veicoli aziendali: il Falso autocarro e l’Autocarro fiscale

La classificazione fiscale dei veicoli

I veicoli utilizzati nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione, a prescindere dalla forma giuridica utilizzata, da un punto di vista fiscale possono essere classificati in due macrocategorie: i veicoli esclusivamente strumentali e i veicoli non esclusivamente strumentali. In base a questa distinzione, avremo un diverso inquadramento fiscale della fattispecie.

I veicoli esclusivamente strumentali possono essere distinti in tre diverse categorie:

- strumentali per natura;

- strumentali in quanto utilizzati come tali;

- adibiti ad uso pubblico.

I veicoli non esclusivamente strumentali possono, anche questi, essere distinti in tre diverse categorie:

- autovetture: definite dall’articolo 54 comma 1 lettera a del D.Lgs. 282 del 30.04.1992 (il cosiddetto “Codice della Strada”) come quei “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente”;

- autocaravan: definite dall’articolo 54 comma 1 lettera m del D.Lgs. 282 del 30.04.1992 (il cosiddetto “Codice della Strada”) come quei “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente”;

- ciclomotori e motocicli.

Da un punto di vista fiscale, i veicoli che possono essere classificati come esclusivamente strumentali godranno della piena deducibilità, al contrario i veicoli non esclusivamente strumentali saranno soggetti alle limitazioni di deducibilità previste dall’articolo 164 comma 1 lettera b del Testo unico delle Imposte sui Redditi, nello specifico “nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato Decreto Legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.”

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Aggiornata il: 06/08/2020