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L’inquadramento fiscale dei veicoli aziendali: il Falso autocarro e l’Autocarro fiscale

La normativa antielusiva

Come conseguenza di una normativa fiscale probabilmente troppo penalizzante per quegli imprenditori e quei professionisti che non possono dimostrare di utilizzare i veicoli aziendali con modalità tali da poterli considerare esclusivamente strumentali, molti contribuenti hanno preso l’abitudine ad immatricolare o re-immatricolare come autocarri dei veicoli originariamente nati come autovetture, facendo così diventare strumentali per natura dei veicoli che originariamente non lo erano.

Il legislatore è intervenuto in contrasto all’immaginazione dei contribuenti con l’articolo 35 comma 11 del D.L. 223 del 04.07.2006 convertito, con modificazioni, dalla Legge 248 del 4 agosto 2006: “al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.”

La norma, che rimanda a un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ha l’obiettivo di stabilire che i veicoli che potrebbero essere utilizzati per il trasporto di persone, a prescindere dall’immatricolazione ricevuta in base al cosiddetto “Codice della Strada”, saranno soggetti ai limiti di deducibilità previsti dall’articolo 164 comma 1 lettera b del TUIR, come prima presentato, qualora tali automezzi presentino delle caratteristiche tali da farli configurare come adibiti al trasporto privato di persone.

Con il Provvedimento Agenzia delle Entrate del 06.12.2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.289 il 13 dicembre2006, vengono stabiliti con precisione i veicoli che ricadono in questa previsione. In base all’articolo 1 comma 1 del suddetto provvedimento, si tratta di quei veicoli che, anche se immatricolati o re-immatricolati come autocarri N1, presentino:

- codice di carrozzeria F0;

- quattro o più posti;

- un rapporto tra “Potenza del motore” (espressa in kilowatt) e “Portata del veicolo” (espressa in tonnellate) uguale o superiore a 180.

La Portata si ottiene calcolando la differenza tra la massa complessiva e la tara (espressa in tonnellate).

Quindi, per ricapitolare, tra gli autoveicoli strumentali per natura sono attratti alla disciplina antielusiva soltanto gli autocarri di tipo furgonato (codice carrozzeria F0) con più quattro o più posti a sedere, con un rapporto tra potenza e portata che eguagli o superi il limite stabilito di 180.

Quando l’autocarro presenterà queste caratteristiche ed avrà delle prestazioni tali da superare il limite sopra indicato, questo sarà in ogni caso soggetto alla limitazione di deducibilità previste dall’articolo 164 comma 1 lettera b del TUIR e nella prassi prenderà il nome di Falso autocarro, in quanto assimilabile ad una autovettura (anche se immatricolata in modo differente).

Quando l’autocarro sarà di tipo furgonato (codice carrozzeria F0) con più quattro o più posti a sedere, ma con un rapporto tra potenza e portata che non superi il limite stabilito, sarà soggetto al trattamento fiscale previsto per i veicoli strumentali per natura, come tale godrà della piena deducibilità, e nella prassi prenderà il nome di Autocarro fiscale.

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Aggiornata il: 06/08/2020