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L’inquadramento fiscale dei veicoli aziendali: il Falso autocarro e l’Autocarro fiscale

L’individuazione del Falso autocarro o dell’Autocarro fiscale

Da un punto di vista operativo, per individuale se un veicolo adibito al trasporto di persone ma immatricolato come autocarro debba essere considerato un Falso autocarro o un Autocarro fiscale, con le relative conseguenze in tema di deducibilità fiscale in capo al contribuente, è sufficiente avere a disposizione il Libretto di circolazione dell’automezzo, dal quale si possono ricavare tutte le informazioni necessarie.

Il primo passo consiste nel verificare se il veicolo appartiene alla categoria degli autocarri furgonati adibiti al trasporto di quattro o più persone: per essere così qualificato l’automezzo deve presentare i seguenti indicatori sulla Carta di circolazione:


Dati interessati
Voce Libretto di circolazione
Voce per il veicolo interessato
Categoria del veicolo
JN1
Codice carrozzeria
J.2Fo
Numero di posti
S.14 o più posti


Se il veicolo presenta questi valori sarà un autocarro furgonato adibito al trasporto di quattro o più persone e di conseguenza, per poterne qualificare la deducibilità in base alla normativa sopra esposta, dovrà essere soggetto al test di potenza, che si configura nel calcolo del rapporto tra Potenza e Portata: questo valore potrà essere

- maggiore o uguale a 180: in questo caso si parlerà di Falso autocarro, con limitazione di deducibilità;

- minore di 180: in questo caso si parlerà di Autocarro fiscale, con deducibilità piena.

Anche i dati necessari per calcolare questo rapporto sono estraibili dal Libretto di circolazione: la “Potenza motore” è la voce P.2, mentre la “Portata” risulterà esposta in una voce omonima.

Nel caso in cui la “Portata” non risulterà espressamente indicata, sarà comunque possibile calcolarla come rapporto tra: “Massa complessiva” (voce F.2) e “Tara” (voce omonima).

Nel caso in cui la “Tara” non sia esposta sul Libretto di circolazione, sarà possibile calcolarla aggiungendo 75kg (peso del conducente tipo) al valore della “Massa a vuoto”.

Fonte:


Aggiornata il: 06/08/2020